Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge reca disposizioni generali per l'istituzione di unità di senologia specialistica, di seguito denominate «unità di senologia», al fine di offrire alle donne una struttura sanitaria di alta qualità in grado di assicurare le prestazioni relative ai bisogni diagnostici, clinici, assistenziali e relazionali legati alle patologie mammarie. L'unità di senologia collabora, altresì, all'attuazione dei programmi di screening per la prevenzione del carcinoma mammario e ne potenzia l'attività.

      2. Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, la presente legge:

          a) in collaborazione con le strutture sanitarie regionali e interregionali, prevede la costituzione di una rete di servizi a sostegno dell'attività delle unità di senologia, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle pazienti e la ricerca oncologica;

          b) definisce gli standard e i requisiti minimi obbligatori che l'unità di senologia deve possedere;

          c) prevede la predisposizione di apposite linee guida per l'accreditamento e il monitoraggio del funzionamento delle unità di senologia, garantendo servizi di qualità elevata e facilmente accessibili da parte della popolazione femminile.